Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1, della L.P. 09/10/2020, n. 11, così recitava:

“Art. 3 (Incompatibilità)

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti cariche:

a) politiche:

1) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;

2) sindaco;

3) membro - di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali - della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;

4) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

b) economico-professionali:

1) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;

2) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1).

2. Chi esercita un'attività di cui al comma 1 non può essere nominato componente del Comitato. Se durante la durata in carica viene accertato l'esercizio di una delle dette attività, decade dalla carica.”

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