Articolo abrogato dall’art. 16, comma 7, della L.P. 11/01/2021, n. 1.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 28/01/2022, n. 23 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

L’articolo così recitava:

"Art. 22 - Regime della proroga dei contratti di appalto e delle concessioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, la durata dei contratti di appalto e di concessione in corso di esecuzione può essere prorogata per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie anche oltre il termine eventualmente previsto nell'opzione di proroga indicata inizialmente nel bando e nei documenti di gara."

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