Articolo abrogato dall’art. 16, comma 7, della L.P. 11/01/2021, n. 1.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 28/01/2022, n. 23 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

L’articolo così recitava:

"Art. 17 - Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento

1. Non trova applicazione il comma 11 dell'articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ed è sospeso l'obbligo per tutte le procedure di gara, di qualsiasi tipo e per qualunque importo, di corredare l'offerta con una garanzia in forma di fideiussione o cauzione, denominata garanzia provvisoria.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le stazioni appaltanti possono procedere alla stipula del contratto anche in pendenza della verifica dei requisiti di partecipazione, salvo il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa antimafia. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa che consenta alla stazione appaltante di risolvere il contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dia esito negativo."

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