Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 15, della L.P. 12/12/2011, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 23/10/2014, n. 10, così recitava:

"Art. 36-bis - Fondo di garanzia

1. Al fine di garantire che ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica cacciabile, in special modo dagli ungulati, venga indennizzato nella misura ed entro il termine di cui all'articolo 36, l'Associazione istituisce un fondo di garanzia. Detto fondo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli diretti al risarcimento ed alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica cacciabile, per il miglioramento dello spazio vitale della fauna selvatica e per quelli destinati ad accertare l'entità dei danni da fauna selvatica, comprese eventuali spese giudiziali e il pagamento degli onorari dovuti agli esperti.

2. Il fondo di cui al comma 1 viene alimentato da un contributo finanziario annuale dovuto da ogni titolare di un permesso annuale o d'ospite nella misura compresa fra il cinque e il dieci per cento della tassa di concessione annuale per la licenza di porto di fucile per uso di caccia. L'ammontare del contributo annuale dovuto viene determinato con le direttive per l'esercizio della caccia di cui all'articolo 24.

3. La Giunta provinciale può concedere all'Associazione un contributo diretto ad integrare il fondo di garanzia. Detto contributo non può superare il 15 per cento della tassa di concessione annuale per la licenza di porto di fucile ad uso caccia pagata l'anno precedente al periodo di riferimento dai titolari di un permesso annuale o d'ospite.

4. I permessi annuali e d'ospite possono essere rilasciati e rinnovati solamente previa esibizione di un documento attestante l'avvenuto pagamento dell'annuale tassa di concessione per la licenza di porto di fucile ad uso caccia nonché la copertura assicurativa prevista dal comma 6 dell'articolo 11.

5. Al fine di percepire il contributo, l'Associazione deve allegare alla domanda di concessione la documentazione inerente l'ammontare del fondo disponibile alla chiusura dell'anno solare precedente e un riepilogo degli indennizzi eseguiti in tale periodo.

6. Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano applicazione dall'inizio del quarto mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione."

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