Articolo aggiunto dall'art. 22, comma 2, della L.P. 12/10/2007, n. 9; modificato dall'art. 19, comma 6, della L.P. 10/06/2008, n. 4.

La Sent. Corte Cost. 25/11/2008, n. 387 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

In seguito articolo abrogato dall'art. 2, comma 16, della L.P. 12/12/2011, n. 14,così recitava:

"Art. 38-bis - Sanzioni penali

1. Chi esercita la caccia fuori dai periodi stabiliti dall’articolo 4, commi 1, 2, 4 e 5, soggiace alle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di seguito denominata “legge statale venatoria”.

2. Chi al di fuori di eventuali piani di abbattimento di cui all’articolo 4, comma 2, della presente legge abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge statale venatoria soggiace alle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b), della legge statale venatoria.

3. Chi al di fuori di prelievi di controllo di cui all’articolo 4, comma 4, della presente legge abbatte, cattura o detiene esemplari di stambecco ovvero abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, soggiace alle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera c), della legge statale venatoria.

4. Chi esercita la caccia nelle bandite di cui all’articolo 10, nelle oasi di protezione di cui all’articolo 9, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive, soggiace alle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera d), della legge statale venatoria.

5. Chi esercita l’uccellagione soggiace alle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera e), della legge statale venatoria.

6. Chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nel comma 2, della quale sia vietato l’abbattimento, soggiace alle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera g), della legge statale venatoria.

7. Chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o chi esercita la caccia con mezzi vietati, soggiace alle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera h), della legge statale venatoria. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami.

8. Chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili, soggiace alle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera i), della legge statale venatoria.

9. Chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge, soggiace alle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera l), della legge statale venatoria. Se il fatto riguarda la fauna di cui ai commi 2, 3 e 6, le pene sono raddoppiate.

10. Per la violazione delle disposizioni della presente legge provinciale venatoria in materia di imbalsamazione e tassidermia, si applicano le medesime sanzioni previste per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto."

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