Articolo abrogato dall’art. 37, comma 1, della L.P. 23/07/2021, n. 5, così recitava:

“Art. 4 - (Ordini e collegi professionali - Specificità territoriali nell’applicazione dell’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE)

1. Tenuto conto delle specificità territoriali della Provincia autonoma di Bolzano, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche, l’ordine o collegio professionale competente per l’iscrizione ai sensi della direttiva 2005/36/CE, e successive modifiche, e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modifiche, nel caso della sola conoscenza della lingua tedesca, limita gli effetti dell’iscrizione all’esercizio della professione nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Resta ferma la vigente normativa in materia di conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel pubblico impiego.”

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