Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 17, della L.P. 17/11/2017, n. 21 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 7, della L.P. 23/12/2021, n. 14, così recitava:

"Art. 63-bis - Disposizione transitoria per la liquidazione dei contributi

1. La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 aprile 1997, n. 9, e successive modiche, continuano ad applicarsi per la liquidazione delle domande di contributo già accolte ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento. Per le domande di contributo presentate nell’anno 2017 prima dell'entrata in vigore del presente articolo ed in conformità alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, si applica la disciplina prevista dalla presente legge."

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