Allegato abrogato dalla L.P. 17/11/2017, n. 21, a decorrere dal 21/04/2018, così recitava:

“Allegato VII - Sottosistemi: valutazione di conformità (articoli 51 e 54)

1. L’esame “CE” è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta del fabbricante, del suo mandatario stabilito nella Comunità o, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema, che un sottosistema

- è conforme alla presente legge e alle altre disposizioni applicabili a norma del trattato;

- è conforme alla documentazione tecnica ed è ultimato.

2. La verifica del sottosistema è effettuata per ciascuna delle fasi seguenti:

- progettazione,

- costruzione e prove di omologazione del sottosistema fabbricato.

3. La documentazione tecnica che accompagna l’attestato di esame deve comportare quanto segue:

- progetti e calcoli, schemi elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e automatizzati, istruzioni di funzionamento e manutenzione, ecc.;

- elenco dei componenti di sicurezza di cui alla presente legge impiegati nel sottosistema;

- copie della dichiarazione “CE” di conformità di cui all’allegato IV per i componenti di sicurezza con i relativi progetti e calcoli, e copia dei verbali delle prove e degli esami eventualmente effettuati.

4. La documentazione e la corrispondenza attinenti alle procedure di esame “CE” sono redatte nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all’allegato II, punto 7.1.1.

5. Sorveglianza:

5.1. Scopo della sorveglianza è assicurarsi che durante la realizzazione del sottosistema siano stati rispettati gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.

5.2. L’organismo notificato che è responsabile dell’esame “CE” deve avere in permanenza accesso alle aree di produzione e di deposito e, se del caso, di prefabbricazione, agli impianti di prova e, più in generale, a tutte le aree eventualmente ritenute necessarie per lo svolgimento della sua missione. Il fabbricante, il suo mandatario ovvero, in mancanza di questi, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema deve trasmettere o far trasmettere all’organismo notificato tutti i documenti utili a tal fine, in particolare i piani di esecuzione e la documentazione tecnica relativi al sottosistema.

5.3. L’organismo notificato che è responsabile dell’esame “CE” effettua periodicamente verifiche per assicurarsi dell’osservanza delle disposizioni della presente legge e consegna in tale occasione un rapporto sulla verifica ai responsabili dell’esecuzione. Può richiedere di essere convocato in certe fasi della costruzione.

5.4. L’organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere. In occasione di queste visite, l’organismo notificato può effettuare verifiche complete o parziali. Esso fornisce un rapporto sulla visita e, eventualmente, consegna un rapporto sulla verifica ai responsabili dell’esecuzione.

6. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti riguardanti:

- le domande di esame “CE” ricevute;

- gli attestati di esame “CE” rilasciati;

- gli attestati di esame “CE” rifiutati.”

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