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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 21 (Sospensione e revoca) — 1. L’esercizio dell’attività è sospeso quando, a carico dell’impresa o del suo titolare, si riscontra quanto segue:
a) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle leggi sociali e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
b) mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
2. L’esercizio dell’attività è altresì sospeso, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 giorni, quando il personale e le attrezzature non sono sufficienti a garantire l’esecuzione dell’attività a regola d’arte.
3. In caso di reiterate inadempienze, la revoca può essere disposta d'ufficio."
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