Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, del D. Pres. P. 04/09/2014, n. 27, così recitava:

"Art. 4 (Indennizzo e canone di concessione) — 1. L'ammontare dell'indennizzo annuo dovuto dal concessionario al titolare del diritto per tutta la durata della concessione viene calcolato sulla base degli oneri di coltivazione di cui all'articolo 5, moltiplicando l'importo per metro cubo corrispondente alla tipologia e qualità del materiale da coltivare per quattro.

2. Il canone per le aree ottenute in concessione dovuto dall'esercente alla Provincia Autonoma di Bolzano per ogni anno o frazione di anno per ciascun ettaro o frazione di ettaro è pari a Euro 600,00."

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