Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 10/08/2016, n. 16, così recitava:

“Articolo 6 - Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione

Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione al sindaco le seguenti opere:

- manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lett. a dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

- recinzione di fondi rustici;

- strade poderali;

- opere di giardinaggio;

- risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrano strutture murarie;

- costruzione di serre;

- cisterne ed opere connesse interrate;

- opere di smaltimento delle acque piovane;

- opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole.

Le disposizioni del presente articolo nonchè dello articolo precedente prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti.”

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