Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2002, n. 7. L'articolo 33 così recitava: Il limite di importo degli atti di cottimo previsto dal primo comma dell'art. 17 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è elevato a lire 55 milioni.

L'importo suddetto è elevato a lire 100 milioni allorché le amministrazioni e gli enti provvedano ad affidare il cottimo a cooperative di produzione e lavoro iscritte nell'albo degli appaltatori o dei costruttori.

Il limite di importo degli atti di cottimo previsto dal secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è elevato a lire 150 milioni.

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