Articolo abrogato dall’art. 28, comma 4, della L.R. 21/11/2023, n. 25, così recitava:

“Art. 82. - Provvedimenti in favore della zootecnia

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a destinare un contributo di 10.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, in favore delle aziende zootecniche di carni siciliane finalizzato a contrastare i rincari conseguenti alla guerra in Ucraina e all'abbattimento dei costi di produzione.

2. Per l'abbattimento del 60 per cento degli interessi passivi dei finanziamenti delle aziende agricole di produzione e trasformazione è destinata la spesa di 5.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

3. Agli aiuti di cui al presente articolo si applicano le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e successive modificazioni.”

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