Articolo abrogato dall’art. 28, comma 4, della L.R. 21/11/2023, n. 25, così recitava:

“Art. 11. - Fondo di progettazione

1. Al fine di assicurare, nei tempi imposti dai vari Programmi di spesa extra regionali, il pieno utilizzo di tutte le risorse comunitarie e nazionali destinate ad investimenti in Sicilia, è istituito un Fondo di progettazione cui sono destinati 200.000 migliaia di euro a valere sui fondi della politica unitaria di coesione a titolarità dell'amministrazione regionale, così ripartiti:

a) 65.000 migliaia di euro per l'amministrazione regionale, gli enti pubblici regionali, le SRR, le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali, di cui 15.000 migliaia di euro per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali, da suddividere proporzionalmente alla popolazione, nonché 10.000 migliaia di euro a favore delle SRR da dividere in parti uguali;

b) 120.000 migliaia di euro per i comuni della Sicilia;

c) 4.000 migliaia di euro per le aree interne individuate con Delib.G.R. n. 519 del 20 settembre 2022 riconosciute dall'Autorità di gestione del PO FESR Sicilia 2021-2027 come organismi intermedi già costituiti o che si costituiranno entro il 31 ottobre 2023 e che, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 giugno 2021, n. 2021/1060, provvedono ad attuare le strategie territoriali per lo sviluppo integrato delle suddette aree;

d) 3.000 migliaia di euro per i FUA riconosciuti con Delib.G.R. n. 519 del 2022;

e) 3.000 migliaia di euro per i SIRU riconosciuti con Delib.G.R. n. 519 del 2022;

f) 3.500 migliaia di euro per i comuni in dissesto con popolazione fino a 40.000 abitanti;

g) 1.500 migliaia di euro per le isole minori.

2. Al fine di assicurare la coerenza delle attività di progettazione con le finalità e le modalità attuative dei programmi di spesa della politica unitaria di coesione a titolarità dell'amministrazione regionale, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1 sono ripartite in misura del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari e in misura del 50 per cento in base alla popolazione dei medesimi soggetti beneficiari.

4. Le risorse di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 sono ripartite in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari.

5. I soggetti beneficiari di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 1 sono obbligati a documentare, entro centottanta giorni dall'assegnazione, la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento degli incarichi a pena di restituzione delle somme assegnate. Dette somme sono assegnate agli altri soggetti di cui al comma 1.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino