Articolo abrogato dall'art. 15, comma 12, della L.R. 27/07/2023, n. 9, così recitava:

"Art. 38. - Modifica all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 in materia di opere realizzabili nei parchi

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"4-bis. In tutto il territorio del Parco sono consentite opere finalizzate alla ricerca scientifica proposte da agenzie nazionali e dichiarate di interesse strategico dalla Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo statuto del Parco."."

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