Articolo abrogato dall’art. 28, comma 4, della L.R. 21/11/2023, n. 25, così recitava:

“Art. 116. - Procedure per l'attuazione degli interventi a valere su risorse extra-regionali

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, 5, 10, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 92, 94 comma 3, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, 112, 113, 114 e 115, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla delibera CIPESS di attribuzione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 20212027, ad avviare la relativa programmazione, previa verifica di coerenza degli interventi medesimi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 64, 86, 87 e 88, il Governo della Regione provvede, entro centoventi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2021-2027, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa dell'Unione europea.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 26 comma 15, 65, 77, 78, 90, 91, 94 commi 1 e 2, 96, 97, 98, 99 e 100, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014-2020, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento.

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 72, 73 e 75, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione delle linee di intervento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento.

5. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 80, 83 e 111 comma 2, il Governo della Regione provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare, nell'ambito della politica unitaria di coesione, il programma operativo o il fondo nazionale attraverso cui attuare i medesimi interventi ed è autorizzato, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento, ad avviare la relativa programmazione o la riprogrammazione di linee di intervento avviate.”

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