Articolo abrogato dall’art. 28, comma 4, della L.R. 21/11/2023, n. 25, così recitava:

“Art. 112. - Finanziamento per completare la realizzazione delle opere pubbliche previste nei "contratti di quartiere II"

1. Ai comuni promotori di Gruppo di Azione Locale (PSR 2007-2013) di cui al decreto del dirigente generale n. 589 del 16 giugno 2010 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ed utilmente ammessi nella graduatoria di finanziamento "contributo di quartiere IÌ', sulla base del decreto ministeriale n. P/71/05 del 2 marzo 2005, è destinato un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 di 1.500 migliaia di euro annui, per il triennio 2023-2025, per completare la realizzazione delle opere pubbliche previste nei rispettivi contratti di quartiere.”

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