Articolo abrogato dall'art. 2, comma 4, della L.R. 17/03/1975, n. 8, così recitava:

“Art. 18

Per tutte le gare di importo superiore a 100 milioni, il deposito cauzionale provvisorio previsto dall'art. 2 del capitolato generale di appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, dovrà essere effettuato esclusivamente presso la Cassa regionale o presso una sezione di tesoreria provinciale.”

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