Articolo abrogato dall'art. 76, comma 12, della L.R. 14/05/2009, n. 6, a decorrere dal 01/01/2009, così recitava:

“Art. 15 - Portavoce

1. Nelle more del complessivo riassetto della normativa riguardante gli uffici stampa, il Presidente della Regione e gli Assessori sono autorizzati a nominare, in aggiunta ai consulenti di cui già dispongono, un portavoce, scegliendolo tra i giornalisti iscritti all'ordine, al quale è applicato lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per i consulenti.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 e di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1001.

4. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice 01.08.02, accantonamento codice 1001.”

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