Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, della L.R. 06/04/1996, n. 16, così recitava:

“Art. 12

L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui allo art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ad effettuare gli interventi necessari per il ripristino, miglioramento, conservazione e valorizzazione di ville e parchi pubblici comunali che rivestano significativo interesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico, nonché di quelli previsti dall'art. 32 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

L'effettuazione degli interventi di cui al presente articolo è subordinata alla stipula di apposite convenzioni tra i comuni interessati e l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, sempreché i predetti comuni avanzino la relativa richiesta sulla base di delibera consiliare.”

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