Articolo abrogato dalla L.R. 23/04/2015, n. 8, così recitava:

“Articolo 4 (Mancata determinazione sulla domanda di concessione da parte del Sindaco) — 1. Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti, il Sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni, l’interessato può avanzare istanza all’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’intervento sostitutivo.

2. Entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita il Sindaco a pronunciarsi nei successivi 15 giorni.

3. Scaduto infruttuosamente detto termine, l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica procede, nei 10 giorni successivi, con proprio decreto, alla nomina di un Commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di concessione, entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell’incarico, sentita la Commissione edilizia.”

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