Articolo abrogato dalla L.R. 04/02/2016, n. 2, così recitava:

“Art. 2 (Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni) — Una o più frazioni possono essere erette in Comune autonomo quando da almeno cinque anni la popolazione in esse residente effettivamente sia superiore a:

a) 2.500 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia compresa fra tre e otto chilometri;

b) 2.000 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia superiore ad otto ed inferiore a quindici chilometri;

c) 1.500 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia pari o superiore a quindici chilometri.

Non possono costituirsi in comune le frazioni che distino meno di 3 chilometri dal comune capoluogo.

In ogni caso la popolazione residua del Comune o di ciascuno dei comuni di origine non può risultare inferiore, dopo l'istituzione del nuovo comma, a 2.000 abitanti. Lo stesso limite vale in riferimento al Comune di cui si richiede la variazione di circoscrizione.

Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di fusione o incorporazione di Comuni.

L'istituzione di nuovi comuni e la variazione delle circoscrizioni comunali non può determinare la discontinuità del territorio comunale.”

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