Articolo abrogato dal Reg. R. 07/04/2015, n. 11, così recitava:

"Art. 20 - Interventi indifferibili

1. Le modalità per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale saranno definite a seguito della sottoscrizione dei relativi accordi internazionali, ferma restando l'erogazione degli interventi indifferibili da garantirsi ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della medesima legge.

2. Le risorse riservate ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge regionale sono utilizzate, nei limiti della riserva determinata dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, con i seguenti criteri:

a) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale, è riservata una quota pari al 30% delle risorse di cui al comma 8 dello stesso art. 3, da destinare alla corresponsione dell'anticipazione della spesa sostenuta dal Comune, nelle more dell'azione di rivalsa e della conseguente restituzione delle somme ricevute alla Regione; dette anticipazioni saranno riconosciute ai Comuni, con priorità per quelli con minore dimensione demografica, come individuati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, tenendo conto del numero di interventi realizzati per Comune;

b) per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale per i minorenni è riservata una quota pari al 70% delle risorse di cui al comma 8 dello stesso art. 3, da destinare alla corresponsione a consuntivo della compartecipazione della Regione alla spesa complessiva in misura non superiore al 50% per ciascun intervento; dette compartecipazioni saranno riconosciute ai Comuni, con priorità per quelli con minore dimensione demografica, come individuati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, tenendo conto del numero di interventi realizzati per Comune.

3. I Comuni, nel cui territorio si è manifestata la necessità di realizzare gli interventi di cui all'art. 3, commi 4 e 8, della legge regionale comunicano all'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio del procedimento amministrativo relativo all'intervento indifferibile, la attivazione dell'intervento e la relativa previsione di spesa, richiedendo l'anticipazione ovvero la compartecipazione alla stessa spesa.

4. L'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia predispone annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, le due graduatorie dei Comuni che abbiano richiesto, nei dodici mesi precedenti a tale scadenza, rispettivamente l'anticipazione per la spesa per gli interventi indifferibili e la compartecipazione alla spesa per gli interventi in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale per i Minorenni, secondo le modalità espresse al precedente comma. Le due distinte graduatorie sono formate mediante la somma dei seguenti punteggi per tutti i Comuni interessati:

 

Dimensione demografica

Punteggio

Numero di interventi in un anno

Punteggio

Fino a 5.000 ab.

50

Fino a 10

10

Da 5001 a 10.000 ab.

40

Da 11 a 20

20

Da 10.001 a 30.000 ab

30

Da 21 a 50

30

Da 30.001 a 50.000 ab.

20

Da 51 a 100

40

Oltre 50.000 ab.

10

Oltre 100 interventi

50

 

5. Gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 8, della legge regionale, non coperti dalla compartecipazione regionale, restano a carico del Comune competente con onere riferibile alla quota assegnata per il finanziamento dei Piani di Zona, ovvero al bilancio comunale.

6. Il Piano Regionale delle Politiche Sociali, in sede di programmazione complessiva degli interventi sociali, può modificare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, ivi inclusa la possibilità di gestire tali interventi a livello di ambito territoriale, lasciando in capo ai Sindaci le responsabilità delle funzioni di autorità sanitaria e di pubblica sicurezza per gli interventi urgenti e indifferibili."

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