Articoli abrogati dal Reg. R. 26/03/2021, n. 3, così recitavano:

"Art. 58 - Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili

1. La residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale è una struttura che deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La residenza socio-sanitaria assistenziale, di seguito denominata RSSA, eroga prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone in situazione di handicap con gravi deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse in RSA, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio.

La RSSA è collegata funzionalmente con i servizi socio-sanitari dell'ambito territoriale, comprendenti l'assistenza medico-generica, l'assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per ridurre l'incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra individuate.

L'ospitalità presso la RSSA fa riferimento a programmi di lunga durata. L'accesso alle prestazioni erogate dalla RSSA, in regime di accreditamento con l'Ambito e la ASL, avviene attraverso la Unità di Valutazione multidimensionale, di cui all'art. 59, comma 4, della legge regionale.

Ricettività

Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 20 ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 120 ospiti.

Prestazioni

Le RSSA assicurano le seguenti prestazioni:

- assistenza tutelare diurna e notturna;

- attività riabilitative ed educative;

- prestazioni infermieristiche;

- prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.

Personale

Amministrazione:

responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;

Servizi generali:

- cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari per una struttura di 120 posti letto;

- lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.

I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.

Il servizio di pulizia deve essere garantito nell'intero arco della giornata.

Prestazioni socio-sanitarie:

- Educatori professionali o terapisti occupazionali: 18 ore settimanali di prestazioni ogni 60 ospiti;

Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti;

Infermieri: in organico 1 unità ogni 15 ospiti; durante il servizio notturno è garantita la reperibilità, fatta salva la presenza di una unità nella struttura;

Tecnici della riabilitazione (tecnici della riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti, logopedisti, terapisti della riabilitazione) in rapporto di 18 ore settimanali ogni modulo di 20 ospiti, e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M.;

Assistente sociale: 6 ore settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti.

Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A. Per le strutture già operanti, l'eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Almeno uno degli operatori in presenza deve essere in possesso del patentino BLS.

La struttura deve avere un coordinatore sanitario, nella figura di un medico specialista, preferibilmente in medicina fisica e riabilitativa o specializzazione equipollente, impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di riabilitazione e di dietetica, nonchè di coordinamento dell'intera attività socio-sanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei per l'accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è, inoltre, preposto alle relazioni con la competente Unità di Valutazione Multidimensionale che dispone il ricovero nella struttura e che provvede alla valutazione del progetto personalizzato di assistenza e cura. Il coordinatore è impegnato per un minimo di 6 h. settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti.

La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della RSSA i seguenti interventi di rilievo sanitario:

- assistenza medica generica

- assistenza medica specialistica

- fornitura di farmaci

- fornitura di presidi sanitari.

Gli interventi richiesti vengono definiti dalla Unità di Valutazione Multidimensionale in sede di elaborazione del progetto personalizzato e di disposizione del ricovero presso la struttura, e sono attivati dalla ASL competente, tramite l'Area Farmaceutica, entro il termine di 1 settimana dalla data del ricovero. I farmaci e il materiale farmaceutico vengono presi in carico da personale sanitario debitamente autorizzato, per iscritto, dal coordinatore della RSSA. Le ASL possono concordare con le strutture interessate, previo protocollo di intesa, la fornitura periodica dei farmaci di maggior utilizzo, al fine della continuità assistenziale, prevedendo la rendicontazione periodica per le successive forniture, purchè in stretto raccordo con l'assistenza del medico di medicina generale e degli specialisti, titolari della prescrizione delle terapie e dei presidi.

Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.

L'assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la struttura.

Modulo abitativo

Camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per due posti letto.

Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap.

La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.

Ogni modulo da 20 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.

L'ambulatorio, dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una zona di attesa.

La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico.

Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza e deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.

 

2. Le residenze protette già accreditate, ancorché provvisoriamente, e/o convenzionate con le ASL ai sensi del Reg. n. 1/1997 e successive modificazioni, e classificate nella fascia A ovvero nella fascia B di cui all'art. 1, comma 4, dello stesso regolamento, richiedono, entro tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la nuova classificazione in base ai requisiti posseduti e a quelli richiesti dal presente articolo. Nelle more di tale riclassificazione restano vigenti le autorizzazioni in essere.

3. Le strutture residenziali autorizzate all'esercizio, classificate come RSSA e iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 53, comma 1, lettera b), della legge regionale, possono accedere, all'accreditamento per l'assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti nei limiti degli indici di fabbisogno fissati dalle norme regionali, degli obiettivi di riequilibrio territoriale da conseguire a livello regionale e delle risorse assegnate per l'assistenza socio-sanitaria residenziale extra-ospedaliera, nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale sanitario e dal piano regionale delle politiche sociali.

4. Per le RSSA accreditate, che definiscano un rapporto convenzionale, con il servizio sanitario regionale, l'ammontare della spesa a carico della ASL resta determinato dai parametri di spesa già applicati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto determinato con la L.R. n. 14/2004, art. 32, nelle more della rideterminazione delle rette, per la quota a carico della ASL e per la quota a carico dell'Ambito ovvero dell'utente, previa analisi di mercato condotta su tutto il territorio regionale, previa intesa con l'ANCI Puglia e previa concertazione con le associazioni datoriali di categoria, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.

 

Art. 59 - Residenza sociale assistenziale per diversamente abili

1. La residenza sociale assistenziale è una struttura socio-sanitaria a bassa intensità assistenziale sanitaria, che deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La residenza sociale assistenziale eroga prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone in situazione di handicap con medio-gravi deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, che richiedono un medio-alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio.

La residenza sociale è collegata funzionalmente con i servizi socio-sanitari dell'Ambito, comprendenti l'assistenza medico-generica, l'assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per ridurre l'incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra individuate.

Le Residenze sociali sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera.

Ricettività

Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 20 ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 60 ospiti.

Nella struttura può essere previsto anche un modulo abitativo fino a un massimo di 20 p.l. per ex utenti psichiatrici che abbiano concluso l'iter riabilitativo nelle strutture previste dalla legge e che necessitano solo di un intervento di lungo-assistenza e di accoglienza sociale.

Prestazioni

Le Residenze sociali assicurano le seguenti prestazioni:

- assistenza tutelare diurna e notturna;

- attività socializzanti ed educative;

- prestazioni infermieristiche;

- prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.

Personale

Amministrazione:

responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;

Servizi generali:

- cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari;

- lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.

I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.

Il servizio di pulizia deve essere garantito nell'intero arco della giornata.

Il servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda delle esigenze della RSSA.

Prestazioni socio-sanitarie:

- Educatori professionali: 18 h. settimanali di prestazioni ogni 60 ospiti;

- Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti;

- Infermieri: in organico 12 ore giornaliere ogni 60 posti residenza;

- Assistente sociale: 12 h. settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti;

- Tecnico della riabilitazione: in misura funzionale rispetto all'eventuale progetto personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M., per le quali prestazioni la struttura si avvale delle strutture del SSR.

Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A. Per le strutture già operanti, l'eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell'area sociopsico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto all'art. 46 del presente regolamento da impegnare con prevalenti compiti di coordinamento in materia di attività socializzanti, educative e di dietetica, nonchè di coordinamento dell'intera attività socio-sanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei per l'accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è impegnato per un minimo di 12 h. settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.

La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della Residenza sociale i seguenti interventi di rilievo sanitario:

- assistenza medica generica

- assistenza medica specialistica

- fornitura di farmaci

- fornitura di presidi sanitari.

Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.

L'assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la struttura.

Modulo abitativo

- Residenza sociale assistenziale di fascia alta (prima categoria):

camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per due posti letto.

Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap.

La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera.

La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.

Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.

Ogni modulo da 20 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre, un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.

La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico.

Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.

 

2. All'interno delle residenze sociali assistenziali per diversamente abili, le eventuali prestazioni sanitarie necessarie per la cura e il benessere dell'utente ospite, vengono erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Le residenze sociali, pertanto, non accedono all'accreditamento con le ASL per l'assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti.

3. Le strutture protette che operano in regime completamente privato, e già autorizzate ai sensi del Reg. n. 1/1983, mantengono l'autorizzazione provvisoria di cui sono già in possesso, e adeguano i propri standard strutturali ed organizzativi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, formulando entro tale termine una nuova istanza di autorizzazione.

 

Art. 60 - Centro diurno socio-educativo e riabilitativo

1. Il Centro diurno socio-educativo deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

Il centro diurno socio-educativo, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 della legge, e? struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.

Il centro è destinato a soggetti diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni, anche psico-sensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. Per gli utenti minori la frequenza del centro è prevista esclusivamente per le attività extrascolastiche, ad integrazione e nel rispetto dell'obbligo di frequenza dei percorsi di studio previsti

Ricettività

Massimo 30 utenti.

Prestazioni

Il centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

Il centro deve, in ogni caso, organizzare:

- attività educative indirizzate all'autonomia;

- attività di socializzazione ed animazione;

- attività espressive, psico-motorie e ludiche;

- attività culturali e di formazione;

- prestazioni sociosanitarie e riabilitative eventualmente richieste per utenti con disabilità psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate.

Deve, altresì, assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale), nonchè la somministrazione dei pasti, in relazioni agli orari di apertura.

Il centro diurno socio-educativo assicura l'erogabilità delle prestazioni riabilitative, nel rispetto del modello organizzativo del Servizio sanitario regionale.

Il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l'Ambito e con la ASL.In presenza di ospiti accolti in condizioni di disabilità grave, il PAI elaborato dalla UVM competente può disporre, con adeguata motivazione, un apporto delle figure sociosanitarie previste per singolo utente maggiore rispetto agli standard minimi di cui al presente articolo, con corrispondente rideterminazione della retta e delle quote di compartecipazione di competenza del SSR e della famiglia.

Personale

Educatori professionali ed educatori con almeno tre anni di esperienza nei servizi per diversamente abili in misura di almeno 1 operatore per 36 ore settimanali ogni 5 ospiti. Una figura di assistente sociale per 18 ore settimanali ogni 20 ospiti.

Presenza programmata di psicologi, altri operatori sociali, tecnici della riabilitazione e della rieducazione funzionale (es.: logopedisti, psicomotristi, musicoterapisti, fisioterapisti).

Personale ausiliario nelle ore di apertura del centro, in misura di 1 ogni 15 utenti.

Il coordinatore della struttura deve essere in possesso di laurea in educazione professionale o titolo equipollente, ovvero, solo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di altro diploma di laurea o di diploma di maturità, con esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a cinque anni.

Modulo abitativo

Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura.

La struttura deve, in ogni caso, prevedere:

- congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;

- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;

- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;

- autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;

- spazio amministrativo;

- linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti;

- servizi igienici attrezzati:

* 2 bagni per ricettività fino a 20 utenti, di cui uno destinato alle donne;

* 3 bagni per ricettività oltre 20 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.

- un servizio igienico per il personale.

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.

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