Articolo abrogato dal Reg. R. 07/04/2015, n. 11, così recitava:

"Art. 5 - Determinazione dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente regionale

1. Per il calcolo dell'Indicatore della situazione economica (ISE), ai soli fini dell'accesso alle prestazioni ed ai servizi di cui al presente regolamento, si utilizza la seguente formula: ISE = R + 0,2 P dove R è il reddito e P il patrimonio calcolati come di seguito specificato. Ai fini della determinazione del valore del reddito e del patrimonio si applica quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla base della seguente formula:

 

ISEE = ISE/S

 

dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

 

Componenti nucleo familiare

Valore di S

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,51

5

2,98

 

Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:

- + 0,50 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori;

- + 0,60 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%;

- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva, nonché al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.

2. Il nuovo indicatore ISEE regionale, così come determinato al comma precedente, sarà applicato dai Comuni e dagli altri enti competenti per regolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi di cui al presente regolamento, subordinatamente all'adeguamento del sistema informatico dell'INPS, cui è affidata la gestione della banca dati relativa al calcolo dell'indicatore e il rilascio della certificazione, così come disposto da apposita intesa tra Regione Puglia e INPS, da predisporre a cura dell'Assessorato alla Solidarietà entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento."

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