Articolo abrogato dalla L.R. del 20/08/2012 n. 24. L’articolo 2 così recitava: “Art. 2 - Principi e obiettivi - 1. La Regione Puglia, in linea con le più avanzate politiche ambientali recepite nelle direttive europee, da ultima la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, adotta nella gestione dei rifiuti i seguenti principi:

a) il rifiuto è risorsa e quindi ha valore economico direttamente proporzionale alla sua possibilità di recupero. A tal fine la produzione dei beni deve tener conto dell’analisi dell’intero ciclo di vita degli stessi, con particolare riferimento al fine vita, affinché essi o i loro componenti siano il più possibile recuperabili attraverso il riciclo o il riutilizzo o la loro nuova trasformazione. Ne consegue che:

1) è da promuovere e incentivare la produzione di beni che per qualità e per quantità siano ecosostenibili;

2) il recupero deve essere sempre privilegiato rispetto allo smaltimento;

3) il recupero deve essere praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico;

4) il produttore è responsabile dell’immissione di beni e risponde fino al termine del proprio ciclo economico; soggiace al principio del “chi inquina paga”;

b) come per tutte le risorse, l’utilizzatore-consumatore realizza la gestione del bene-rifiuto orientandola alla sua salvaguardia per il successivo recupero. A tal fine:

1) riduce la produzione dei rifiuti;

2) effettua la separazione dei rifiuti;

3) provvede alla consegna degli stessi ai punti di raccolta in forma differenziata;

4) contribuisce con la propria partecipazione al perseguimento dei migliori risultati in termini ambientali.

2. La gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse e come tale:

a) del suo ordinamento, teso al rispetto dell’ambiente e alla tutela della salute, si occupano i pubblici poteri;

b) le regole di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sono determinate dai pubblici poteri locali nel rispetto del principio di responsabilità sussidiaria che comporta l’obbligo della chiusura del ciclo;

c) nella gestione dei rifiuti urbani sono considerate prioritarie le modalità organizzative che adottano modelli avanzati di utilizzo della forza-lavoro che favoriscano forme stabili di occupazione nel rispetto dei diritti contrattuali, della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell’ambiente, del principio di pari opportunità e non discriminazione, nonché delle prescrizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare); in caso di trasferimento di attività tra aziende, sono garantiti i livelli occupazionali e i diritti contrattuali in essere.

3. Sono obiettivi della Regione Puglia:

a) ridurre la produzione e la commercializzazione di beni privi della caratteristica di ecosostenibilità;

b) ridurre drasticamente lo smaltimento dei rifiuti urbani in discarica promuovendo sistemi di raccolta che privilegiano la separazione dei rifiuti a monte;

c) realizzare il recupero di materia organica.”

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