Articolo abrogato dalla L.R. 20/08/2020, n. 29, così recitava:

"Articolo 11 - (Acquisizione dei beni per permuta)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.

2. La Giunta regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.

3. La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

4. Il prezzo di stima dei beni oggetto di permuta è determinato con le modalità di cui all’articolo 28.

5. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio è superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore è quello del bene di proprietà regionale."

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