Articolo abrogato dalla L.R. del 19/07/2013 n. 19. L’articolo 6 così recitava: “Art. 6 - (Comitato tecnico) - 1. Il Comitato tecnico è convocato, anche su richiesta del Comitato istituzionale, dal Segretario generale dell'Autorità di bacino, che lo presiede, ed è composto da:

a) funzionari regionali in servizio con qualifica dirigenziale designati dalle regioni interessate in numero proporzionale ai pesi paritetici delle regioni stesse e per un numero massimo definito nel regolamento di attuazione, da emanarsi con successivo atto dello stesso Comitato istituzionale;

b) un funzionario provinciale con qualifica dirigenziale designato da ciascuna delle province interessate;

c) un funzionario per ciascuna delle amministrazioni indicate all'articolo 10, comma 2, della legge 183/1989 e successive modifiche e integrazioni;

d) il dirigente dell'ARPA pugliese;

e) un rappresentante dell'Unione regionale bonifiche;

f) il Presidente dell'Ordine regionale dei geologi;

g) gli esperti incaricati di consulenze dall'Autorità di bacino per le questioni oggetto dell'incarico, senza diritto di voto.

2. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione del Comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole amministrazioni devono far pervenire entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine e acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il Comitato istituzionale provvede direttamente alla designazione delle componenti mancanti e alla costituzione del Comitato tecnico.

3. Il Comitato istituzionale, contestualmente alla costituzione del Comitato tecnico, ne approva il regolamento di funzionamento.

4. Il Comitato tecnico è organismo di consulenza del Comitato istituzionale e del Segretario generale; fornisce vigilanza, indirizzo e supporto tecnico all'elaborazione dei piani di bacino e alle attività connesse; esprime parere su ogni altra attività dell'Autorità di bacino quando gli venga richiesto dal Presidente del Comitato istituzionale o dal Segretario generale.

5. Ai componenti del Comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, determinato dal Comitato istituzionale. Ai componenti spettano, altresì, il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura stabilita dalle singole amministrazioni di appartenenza; per gli stessi si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Puglia.

6. Al pagamento del trattamento di missione spettante ai componenti del Comitato tecnico designati dalle regioni e dalle province provvedono direttamente le amministrazioni di appartenenza, mentre per quelli designati dalle amministrazioni statali provvede il Ministero infrastrutture, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 253.”

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