Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 07/07/2020, n. 22 e, successivamente, abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 06/08/2021, n. 25, così recitava:

"Art. 49-ter - (Norma transitoria)

1. Al fine di introdurre con gradualità l’obbligo di classificazione delle strutture balneari esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento contenente il sistema di classificazione.

2. La classificazione diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione."

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