Articolo modificato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 30/04/2009, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 110, comma 1, della L.R. 29/12/2022, n. 32, così recitava:

“Art. 14 - (Indennità risarcitoria per danni ambientali)

1. L'indennità risarcitoria per il danno arrecato all'ambiente, relativa alle opere abusive, già sanate o in via di sanatoria, realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico, è ridotta di due terzi rispetto a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico).

1-bis. La presente norma regola tutti i rapporti ancora giuridicamente pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non attribuisce alcun diritto di restituzione in favore di coloro che hanno integralmente corrisposto la predetta indennità nella misura precedentemente prevista.”

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