Articolo abrogato dall'art. 90, comma 2, della L.R. 25/03/2013, n. 3, così recitava:

“Art. 8. - (Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali)

1. L'art. 91-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato ed è sostituito dal seguente articolo:

1. È istituita la Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali la quale è investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni Provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805.

2. La Commissione svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta Regionali in materia di beni culturali e ambientali; fornisce indirizzi alle Sezioni Provinciali di cui al successivo 8. comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi. La Commissione inoltre formula i pareri previsti agli articoli 40, 41-bis e 49 della presente legge. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.

3. La Commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente del C.U.R.  o suo delegato;

c) tre esperti nella materia di competenza nominati dal Consiglio Regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;

d) il responsabile del Settore regionale competente in materia;

e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;

f) il Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte o suo delegato;

g) il Soprintendente Archeologico del Piemonte o suo delegato.

4. La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.

5. Devono essere convocati ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei Comuni sul cui territorio si intenda apporre nuovi vincoli.

6. Il Presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da associazioni ambientalistiche ed agricole e da Associazioni e sodalizi culturali.

7. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

8. Sono Sezioni decentrate della Commissione Regionale le Sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali costituite in numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia.

9. La Sezione provinciale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di propria competenza, propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio; formula il parere vincolante, di cui all’ art. 49 della presente legge,  in merito alle concessioni relative ad aree ed immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

10. Ad essa può essere dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale, di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli artt. 40 e 41-bis della presente legge, limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestuali varianti urbanistiche, sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi del 2. comma del presente articolo.

11. La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa è eletta dal Consiglio Regionale ed è composta da:

- cinque esperti, due dei quali, di norma, scelti in terne proposte dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare competenza nel settore agricolo-forestale; la qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale;

- due rappresentanti segnalati dall'Amministrazione Provinciale.

12. Tra i sette membri della Sezione provinciale il Consiglio Regionale designa il Presidente.

13. Per lo svolgimento dell'attività delle Sezioni provinciali valgono le norme di cui ai precedenti 4°, 5°, 6° e 7° commi.

14. Alle spese di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

15. Le modalità di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali saranno previste da apposito regolamento.”

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