Articolo abrogato dalla L.R. del 03/08/2010 n.18. L’articolo 4 così recitava: “1. La classificazione ha efficacia per un quinquennio.

2. Qualora durante il quinquennio, e manchi almeno un semestre al compimento di esso, si determinino cambiamenti alle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un'azienda, si procede alla attribuzione di una nuova classificazione.

3. La classificazione attribuita alle aziende di nuova apertura o le modifiche di classificazione hanno efficacia per la frazione del quinquennio in corso.”

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