Articolo abrogato dall’art. 114, comma 1, della L.R. 31/10/2017, n. 16, così recitava:

“Art. 35 - Procedimento della conferenza di servizi

1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni o, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.

3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi va fatta pervenire alle amministrazioni interessate e al proponente il progetto, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, i soggetti concordano una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli Sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, se costituiti, o i comuni, la Regione, nonché gli altri soggetti competenti concordano, dove possibile, con il Soprintendente ai beni culturali e ambientali il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 34 sono convocati i proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, quando il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implica loro adempimenti o ha effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare, altresì, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. Con riferimento agli altri soggetti pubblici o privati portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, il giudizio sull'ammissione è rimesso alla discrezionalità del responsabile del procedimento in relazione all'interesse pubblico riconosciuto di cui risultino portatori. In ogni caso, se il privato non è ammesso si rinvia a quanto previsto dall'articolo 18.

5. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo presentato ai fini della conferenza di servizi istruttoria, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Norme in materia di compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi del comma 8.

6. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il Soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, se convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

8. All'esito dei lavori della conferenza la Regione o gli altri soggetti responsabili del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adottano la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento. È fatta salva la disciplina della conferenza di cui alla L.R. n. 40/1998.

11. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità:

a) deve essere manifestato nella conferenza di servizi;

b) deve essere congruamente motivato;

c) non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza;

d) deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

12. Se viene espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dalla Regione o da altro soggetto responsabile del procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia nelle modalità e nei termini previsti dall'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241/1990.”

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