Articolo abrogato dall’art. 8, comma 1 della L.R. 01/10/2020, n. 22, così recitava:

“Art. 63 - Estensione delle modifiche che non costituiscono variante

1. Rientrano tra le casistiche di cui all'articolo 17, comma 12, della legge regionale 56/1977 anche le determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio fino a un massimo di cinquemila metri quadrati di superficie territoriale a permesso di costruire convenzionato in sostituzione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, purché non si pervenga ad interventi di ristrutturazione urbanistica; le determinazioni possono essere assunte anche per gruppi di interventi.

2. In caso di utilizzo plurimo delle facoltà di cui al comma 1, le aree devono essere ubicate a una distanza non inferiore a cento metri.

3. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica); non si applica l'articolo 13, comma 4 della legge regionale 56/1977.”

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