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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 18. - (Sanzioni)
1. Chiunque gestisce uno dei complessi di cui articolo 7, senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
2. La violazione di quanto previsto all'art. 16, 1° comma, della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000 per ogni giorno o frazione di giorno eccedente le previste 48 ore.
3. Chiunque gestisce un campeggio mobile organizzato senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
3-bis. La violazione dell’articolo 7, comma 4, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle regolarmente denunciate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000. Nel caso di recidiva reiterata può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
5. Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 600.000. Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
6. La violazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 13 della presente legge, oltre ai provvedimenti di cui all'art. 9, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.
8. Se le violazioni della presente legge sono compiute da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni di cui al precedente articolo la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.
9. "Il titolare di complesso ricettivo all'aperto che non provveda alla denuncia del proprio esercizio al fine della sua classificazione o che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classifica diversa da quella propria o affermi la disponibilità di attrezzatura non conforme a quella esistente è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000. Tale sanzione è raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero.
10. La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni della presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.
11. Per motivata richiesta del Presidente della Giunta Regionale il Comune deve provvedere a modificare entro 60 giorni i provvedimenti con cui sia stata attribuita una errata classifica: decorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale provvede direttamente.”
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