Comma abrogato dall’art. 28, comma 1, della L.R. 03/08/2017, n. 13, così recitava:

“1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è aggiunto il seguente:

“1-bis. È fatto divieto ai soggetti che non svolgono l’attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al presente articolo, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa.”.”

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