Art. abrogato dalla L.R. del 28/12/2007 n.28. L'articolo 120 così recitava: "1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione degli indirizzi, modalità ed attuazione degli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di:

a) interventi ordinari e straordinari per il diritto allo studio, questi ultimi con particolare riguardo all'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap, nonché attuazione di interventi di diritto allo studio di preminente interesse regionale rivolti alla qualificazione del processo educativo;

b) osservatorio sulla scolarità e anagrafe dell'edilizia scolastica;

c) piano di riparto dei fondi statali per il programma di edilizia scolastica ed approvazione delle norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi.

2. La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998."

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