Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, del D.P.G.R. 06/07/2018, n. 6/R, così recitava:

“Art. 5. - (Procedimenti per la scelta del concessionario)

1. Fatti salvi i casi di assegnazione diretta previsti dal presente regolamento, il concessionario è individuato con procedure comparative ad evidenza pubblica avviate d’ufficio o su istanza di parte.

2. Nel procedimento di confronto per la scelta del concessionario avviato d’ufficio si fa luogo ad avvisi pubblici, che contengono in particolare:

a) gli elementi identificativi del bene;

b) le finalità della concessione;

c) la durata della concessione;

d) le condizioni d’uso;

e) il canone a base d’asta richiesto;

f) il criterio di aggiudicazione con offerte segrete in aumento da confrontarsi con la base d’asta e con aggiudicazione al miglior offerente anche in presenza di una sola offerta valida, purché l’offerta sia almeno pari o superiore alla base d’asta, o, in alternativa, con aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa individuazione dei criteri di valutazione e relativa ponderazione;

g) i requisiti del concessionario tenuto conto delle caratteristiche del bene;

h) ogni altro elemento utile al perseguimento dell’interesse pubblico.

3. Il procedimento per la scelta del concessionario su istanza di parte è regolato come segue:

a) qualsiasi soggetto pubblico o privato per ottenere in concessione un bene deve produrre istanza alla struttura competente nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione;

b) alla domanda sono allegati:

1) copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente in caso di istanza presentata da persona fisica;

2) copia dell’atto autorizzativo alla stipula della concessione in caso d’istanza presentata da persona giuridica;

3) progetto rappresentante la situazione attuale, l’ipotesi progettuale ed il relativo raffronto, qualora si prevedano interventi di manutenzione, ristrutturazione o nuova edificazione;

c) la documentazione tecnica è firmata da tecnici abilitati. Il responsabile del procedimento può, in relazione al tipo di intervento, chiedere ulteriore documentazione, necessaria per la definizione della concessione;

d) la struttura regionale competente esamina in via preliminare la domanda di concessione al fine di verificarne la procedibilità e l’ammissibilità. Qualora riscontri la mancanza, la carenza o l’irregolarità della documentazione di cui al presente articolo, assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta, per l’integrazione o la regolarizzazione degli atti;

e) nel caso di inammissibilità della domanda ovvero decorso senza esito il termine assegnato per l’integrazione, il procedimento si conclude con una dichiarazione di improcedibilità;

f) verificata la procedibilità ed ammissibilità della domanda di concessione, il responsabile del procedimento dà notizia della presentazione della domanda di concessione e dell’avvio del procedimento mediante la pubblicazione di un idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti;

g) nel caso di concessioni richieste dagli enti locali per la realizzazione di interventi di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti;

h) se a seguito della pubblicazione dell’avviso sono presentate domande concorrenti per l’utilizzo dello stesso bene per finalità analoghe, la struttura competente procede all’aggiudicazione della concessione mediante procedure comparative di evidenza pubblica con le modalità di cui al comma 2, lettera f), ponendo a base di gara il valore del canone determinato a norma del presente regolamento.

4. Per l’assegnazione di un bene in concessione si può procedere ad assegnazione diretta quando il concessionario è un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) o un soggetto di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative che operi per la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale o culturale, sportiva e ricreativa, ovvero quando, tenuto conto della specificità del bene, l’interesse pubblico può essere perseguito da un unico soggetto. In tal caso la scelta di procedere ad assegnazione diretta è preceduta dalla pubblicazione di un idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione e deve essere adeguatamente motivata, dando atto del rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

5. Si può altresì procedere ad assegnazione diretta del bene se è stata esperita senza esito la procedura di evidenza pubblica.”

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