Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 28/12/2018, n. 23; modificato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 07/08/2023, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 05/02/2024, n. 3, così recitava:

“Art. 7-bis. - Distretti del cibo

1. La Regione promuove l’individuazione di distretti del cibo, così come definiti dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), al fine di favorire l’integrazione di attività agricole e agroalimentari caratterizzate da prossimità territoriale, valorizzando, nel più generale contesto dell’economia rurale, il legame con le vocazioni territoriali, le risorse umane e ambientali, la qualità delle produzioni locali e le reti.

2. La Giunta regionale definisce modalità operative e criteri per l’individuazione dei distretti di cui al comma 1, fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 7-ter sui distretti biologici.

3. In fase di prima applicazione, i distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico- finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019» sono individuati come distretti del cibo.

4. La Regione può concedere contributi ai distretti del cibo per la realizzazione di programmi di attività in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale. Per i soli distretti del cibo di nuova istituzione può altresì concedere contributi per sostenere la copertura dei costi di costituzione. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, se necessario, in relazione ai contributi di cui al primo periodo, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).

5. Alle spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 si fa fronte rispettivamente:

a) per le spese di natura corrente previste in euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 con le risorse allocate alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma 1 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare » - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale 2019-2021;

b) per le spese in conto capitale previste in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 con le risorse allocate alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale 2019-2021.

6. Alle spese di cui al comma 5 incluse nella tabella A allegata alla legge regionale recante «Legge di stabilità 2019-2021» è assicurata la copertura finanziaria nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio della manovra finanziaria 2019-2021, calcolato ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Dagli esercizi finanziari successivi al 2021 dette spese sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.”

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