Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 14/11/2023, n. 4, così recitava:

"Art. 17 - (Controlli delle emissioni dei gas di scarico)

1. Sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico con frequenza annuale tutti i veicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, individuati, sulla base di criteri e modalità attuative, con atti di Giunta regionale.

2. I controlli dei gas di scarico sono effettuati da autofficine, dotate di idonea ed efficiente strumentazione omologata ai sensi della vigente normativa. Le province rilasciano alle autofficine l’autorizzazione di idoneità all’esercizio delle attività di controllo dei gas di scarico. A seguito dell’effettuazione dei controlli, le autofficine rilasciano la documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli che deve essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti di cui all’articolo 12 del d.lgs. 285/1992 che svolgono servizi di polizia stradale.

3. L’ARPA effettua verifiche periodiche sulla strumentazione in dotazione alle autofficine autorizzate, di cui al comma 2. Qualora, in sede di verifica, l’ARPA rilevi la mancanza dei requisiti di idoneità e di efficienza della strumentazione, ne dà comunicazione alla provincia competente, che sospende l’autorizzazione e assegna all’autofficina un termine per l’adeguamento della strumentazione. In caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, la provincia dispone la revoca dell’autorizzazione. La revoca è altresì disposta qualora un’autofficina effettui i controlli in difformità dalle prescrizioni vigenti.

4. I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale verificano il rispetto dell’effettuazione del controllo obbligatorio dei gas di scarico, di cui al comma 1, verificando la documentazione di cui al comma 2.

5. I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale effettuano, tramite idonee apparecchiature mobili omologate ai sensi della vigente normativa, controlli su strada al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli circolanti. Qualora sia accertato il mancato rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico, il veicolo deve ottenere l’apposita documentazione dalle autofficine autorizzate di cui al comma 2 entro i successivi quindici giorni.

6. I comuni devono dotarsi del seguente numero minimo di apparecchiature, in ragione del numero di abitanti, da adibire ai controlli di cui al comma 5:

a) una unità, per i comuni con popolazione compresa tra 15 mila e 75 mila abitanti;

b) due unità per i comuni con popolazione compresa tra 75.001 e 150 mila abitanti;

c) tre unità per i comuni con popolazione compresa tra 150.001 e 300 mila abitanti;

d) quattro unità, più una ogni 200 mila abitanti, per i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, fino al massimo complessivo di dieci unità.

7. L’ARPA assicura il supporto tecnico per la formazione degli addetti dei corpi e dei servizi di polizia locale e l’opportuna assistenza tecnica durante i controlli su strada."

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