Articoli abrogati dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitavano:

“Art. 1 - (Modifiche all’Art. 1 della l.r. 30/2006 e sostituzione dell’allegato A con gli allegati A1 e A2; conseguenti modifiche alla l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’Art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’Art. 1 è sostituita dalla seguente: “Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978.”;

b) - h) omissis

i) l’allegato A è sostituito dai seguenti:

“Allegato A1

Sezione I - Enti dipendenti

a) Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL)

b) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA)

c) Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF)

d) Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione


Società partecipate in modo totalitario

a) Cestec s.p. a. - Centro per lo sviluppo tecnologico, l’energia e la competitività delle PMI lombarde

b) Finlombarda s.p.a.

c) Infrastrutture Lombarde s.p.a.

d) Lombardia Informatica s.p.a.


Sezione II - Enti sanitari

a) Azienda regionale dell’emergenza urgenza (AREU)

b) Aziende sanitarie locali (ASL);

c) Aziende ospedaliere (AO);

d) fondazioni IRCCS di diritto pubblico:

Policlinico San Matteo di Pavia

Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Policlinico Mangiagalli Regina Elena di Milano

e) Consorzio “Città della salute”


Enti pubblici

a) Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER)


Allegato A2 - Società a partecipazione regionale

a) Ferrovie Nord Milano (FNM S.p.A.)

b) Navigli Lombardi S.c.a.r.l.


Enti pubblici

a) Consorzi di bonifica

b) Enti Parco regionali


Fondazioni istituite dalla Regione

a) Fondazione Centro Lombardo per l’incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio;

b) Fondazione IREALP - Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia applicate alle Aree alpine

c) Fondazione Film Commission

d) Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA).”

2. Omissis


1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell’Art. 11 è sostituito dal seguente:

“1. Sono organi dell’ARPA:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore generale;

d) il Collegio dei revisori.”

b) al comma 2 dell’Art. 11, le parole: “di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale” sono soppresse;

c) il comma 3 dell’Art. 11 è sostituito dal seguente:

“3. I componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dalla Giunta regionale.”

d) il comma 4 dell’Art. 11 è abrogato;

e) il comma 1 dell’Art. 12 è sostituito dai seguenti:

“1. Compete al Consiglio di amministrazione approvare:

a) su proposta del Presidente:

1) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, nonché il bilancio di esercizio di cui all’Art. 2423 del codice civile;

b) su proposta del Direttore generale:

1) il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti di programmazione regionale;

2) i regolamenti di organizzazione e di contabilità;

3) il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;

4) il programma di lavoro annuale sulla base del piano pluriennale di attività.

1bis. Compete altresì al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, su proposta del Presidente.”;

f) al comma 3 dell’Art. 12, le parole: “al comma 1, lettera b1)” e le parole: “al comma 1, lettera b3)” sono rispettivamente sostituite dalle parole: “al comma 1, lettera b, punto 2)” e “al comma 1, lettera b), punto 3)”;

g) i commi 1 e 2 dell’Art. 13 sono sostituiti dal seguente:

“1. Compete al Presidente:

a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e stabilire l’ordine del giorno delle sedute;

b) verificare l’attuazione del piano pluriennale di attività approvato dal Consiglio di amministrazione;

c) presentare al Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;

d) proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla sua nomina, la nomina del Direttore generale;

e) nominare, su proposta del Direttore generale, il vice direttore;

f) proporre al Consiglio di amministrazione l’approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio.”;

h) il comma 1 dell’Art. 15 è sostituito dal seguente:

“1. Il Direttore generale assicura l’attuazione degli indirizzi programmatici regionali e il raccordo con la Giunta regionale; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità; garantisce il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall’ARPA. In particolare spettano al Direttore:

a) la rappresentanza legale dell’Agenzia;

b) la predisposizione dei regolamenti di organizzazione e di contabilità, nonché del piano pluriennale di attività e del programma di lavoro annuale;

c) la predisposizione del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;

d) l’adozione dei provvedimenti in materia di personale;

e) la promozione e il coordinamento dei rapporti dell’Agenzia con enti ed istituzioni esterne;

f) l’assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’Agenzia, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento.”;

i) il comma 2 dell’Art. 15 è abrogato;

j) al comma 2 dell’Art. 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per ragioni di economicità e di efficienza nell’impiego delle risorse, le attività e i servizi possono essere articolati su base sovraprovinciale.”;

k) al comma 6 dell’Art. 16, le parole da: “Il direttore generale dell’ARPA individua” a: “tesserino di riconoscimento” sono soppresse.”

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