Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, della L.R. 24/12/2012, n. 21 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 04/06/2013, n. 1, così recitava:

1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, i PRG vigenti dei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio 2012 inclusi nell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012 conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 3-quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.”.

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