Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 20/04/1995, n. 27; dall'art. 1, comma 28, della L.R. 27/03/2000, n. 18; dall'art. 1, comma 2, della L.R. 22/03/2007, n. 6; dall'art. 1, comma 5, della L.R. 31/07/2007, n. 18 e, successivamente, l'intero Titolo V, comprendente il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 20/05/2022, n. 8.

L'articolo 31 così recitava:

"Articolo 31 - (Collaudi)

1. L'effettuazione dei collaudi, la nomina delle commissioni di collaudo, gli incarichi di collaudo, la liquidazione delle indennità ed onorari spettanti ai collaudatori sono disciplinati dalla legislazione statale vigente in materia e dalle norme integrative previste dalla presente legge.

2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro."

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