Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 1

1. I piani attuativi di strumenti urbanistici generali sono soggetti alle procedure indicate nella presente legge come ordinaria e speciale.

2. La procedura ordinaria si applica:

a) ai piani particolareggiati di cui all’art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai piani di insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) ai piani di zona per l’edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, non comportanti varianti agli strumenti urbanistici generali che determinino aumento dei pesi insediativi e/o riduzione degli spazi pubblici o di uso pubblico;

d) ai piani di lottizzazione privati e d’ufficio di cui all’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

purché tutti i piani sopraelencati riguardino esclusivamente aree comprese in ambiti territoriali definiti di interesse comunale o comprensoriale ai sensi del successivo art. 2.

3. Per i piani di recupero di cui all’art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applica la procedura ordinaria.

4. La procedura speciale si applica:

a) ai piani attuativi e ai piani di recupero relativi a insediamenti di qualsiasi dimensione, allorché interessino anche parzialmente aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

b) ai piani attuativi relativi a parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale di cui all’art. 2 lettera a) del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1968, n. 1444, ad esclusione dei piani di recupero;

c) ai piani attuativi interessanti aree incluse nel perimetro di parchi o riserve naturali già delimitati per legge nazionale o regionale;

d) ai piani attuativi riguardanti aree comprese in ambiti territoriali definiti di interesse regionale ai sensi del successivo art. 2."

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