Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 18

1. Nei comuni tenuti alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui al titolo I della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, o che comunque li abbiano formati, successivamente alla approvazione dei programmi pluriennali medesimi non è ammessa l’approvazione dei piani di lottizzazione fuori delle aree contemplate dai programmi pluriennali; è ammessa invece la approvazione di piani attuativi di iniziativa pubblica indipendentemente dalle previsioni dei programmi stessi.

2. Il programma pluriennale di attuazione può prevedere che, per ciascun comparto destinato ad essere edificato mediante piano di lottizzazione, sia realizzata, nel periodo di validità del programma medesimo, solo una parte della volumetria massima ammessa in base allo strumento urbanistico generale vigente.

3. Il piano di lottizzazione individua, anche ai fini di quanto disposto dall’art. 13, sesto comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall’art. 5 della legge regionale 19 luglio 1978, n. 44, le aree sulle quali va realizzata la volumetria prevista dal programma pluriennale.

4. La lettera a) dell’art. 36 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, come sostituita dall’art. 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, è così sostituito:

“a) estratto del programma pluriennale di attuazione per la parte interessata dal piano di lottizzazione”.

5. La lettera b) dell’art. 36 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è così sostituita:

“b) relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti altresì la compatibilità del medesimo con le previsioni del programma pluriennale di attuazione”.

6. Fino all’approvazione dei programmi pluriennali di attuazione l’approvazione di piani di lottizzazione è ammessa solo se si riferiscono ad aree interamente comprese all’interno del perimetro del centro edificato di cui all’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865."

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