Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 10

1. Il parere vincolante di cui al precedente art. 7 ha valore di autorizzazione ai sensi dell’art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e artt. 24 e 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, per i lavori e le trasformazioni previsti dal piano.

2. Ai fini della formulazione del predetto parere i relativi piani debbono essere corredati, oltre che dalla documentazione richiesta dalle disposizioni vigenti per i singoli tipi di piano, degli elaborati suppletivi da indicarsi con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. Per lavori e trasformazioni non inclusi in piani attuativi, resta fermo quanto disposto dagli artt. 24 e 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 in ordine alla necessità della autorizzazione ed alla competenza a rilasciarla."

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