Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 2 - (Disposizioni in materia di sviluppo economico)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Attuazione dell'art. 15 (Vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59') è apportata la seguente modifica:

a) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona non sono soggette alle limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.".

2-3. Abrogati dalla L.R. 02/02/2010, n. 6.

4. Abrogato dalla L.R. 16/07/2007, n. 15.

5. Alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali") sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

"b) costituzione presso Finlombarda S.p.A. di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato e comunque non superiore al 50% di quello corrente, in misura non superiore all'80% dell'investimento previsto e comunque non superiore a lire 350.000.000 (euro 180.759,92) La durata massima del finanziamento è di dieci anni. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato a cooperative sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000 (euro 154.937,07) all'anno, per la dotazione informatica, funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui al presente articolo.";

b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

"b) un rappresentante segnalato dalla Conferenza delle autonomie locali.";

c) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"2. Le cooperative sociali che ne hanno i requisiti possono accedere a finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti d'investimento; le domande sono esaminate con la procedura valutativa a sportello prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). I finanziamenti sono concessi nei limiti della consistenza del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei finanziamenti.".

6. Abrogato dalla L.R. 01/10/2015, n. 27.

7. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. L'individuazione delle aree sciabili e degli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciistiche è effettuata in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Piano triennale di intervento)

1. Le comunità montane predispongono, di concerto con tutti i comuni interessati, il piano triennale degli interventi relativi alle aree sciabili, evidenziandone la conformità agli strumenti urbanistici.

2. La comunità montana trasmette il programma degli interventi di cui al comma 1 alla Giunta regionale, che lo approva acquisito il parere tecnico vincolante del comitato consultivo di cui all'articolo 5.".

8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane predispongono il censimento delle piste da sci esistenti da ricondurre nell'area sciabile localmente individuata, evidenziandone la conformità agli strumenti urbanistici, e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione su conforme parere tecnico del comitato consultivo di cui all'articolo 5 della l.r. 36/1985.

9. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

"b) stipula convenzioni con Artigiancassa, con le aziende di credito, singole o associate, e con le società di locazione finanziaria, al fine di rendere disponibili finanziamenti, a tasso convenzionato, alle imprese artigiane, singole o associate in cooperative o consorzi.";

b) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il fondo per l'abbattimento tassi è finalizzato al concorso nel pagamento degli interessi e delle annualità dei finanziamenti erogati da aziende di credito, singole o associate, e dalle società di locazione finanziaria, sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), ovvero da aziende compartecipi alla gestione del servizio di tesoreria regionale.";

c) il comma 6 bis dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"6 bis. L'impiego delle giacenze è regolamentato dalla convenzione tra Regione e Finlombarda S.p.A. Per un impiego efficiente dei fondi di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze espresse dalle aziende artigiane, Finlombarda S.p.A. può essere autorizzata, con atto del direttore generale, ad utilizzarne le giacenze per finanziare gli interventi nell'ambito del piano di cui all'articolo 5.".

10. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale può concedere contributi agli enti fieristici operanti in Lombardia per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.".”

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