Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12/03/1984, n. 15, così recitava:

"Art. 19

1. Le aree espropriate ai sensi del sesto comma dell’art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se destinate ad insediamenti residenziali, sono utilizzate:

a) per interventi di edilizia residenziale pubblica previa inclusione nel relativo piano di zona e con applicazione di quanto disposto all’undicesimo comma dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

b) per attrezzature e servizi pubblici previa adozione delle necessarie varianti degli strumenti urbanistici generali;

c) per edilizia convenzionata ex artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 da realizzarsi da parte dei concessionari che si rendono assegnatari in base ad asta pubblica.

2. Le aree destinate ad impianti produttivi sono utilizzate secondo le disposizioni di cui all’art. 27, sesto, settimo ed ottavo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino