Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, della L.R. 29/12/2021, n. 22, così recitava:

"Art. 3 - (Effetti della mancata predisposizione o attuazione dei programmi)

1. I programmi vengono valutati entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comitato d’ambito di cui all’articolo 15 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della loro conformità agli indirizzi della pianificazione regionale, metropolitana e provinciale e della idoneità all’eventuale ammissione a finanziamento a valere sul bilancio regionale.

2. L’effettivo finanziamento dei singoli programmi è disposto sulla base di priorità determinate preventivamente dalla Giunta regionale secondo modalità e criteri improntati a trasparenza, tenuto conto delle risorse disponibili.

3. In caso di mancata presentazione dei programmi di cui all’articolo 1 da parte dei comuni nei termini indicati, la Città metropolitana o la Provincia, previa diffida, esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni nominando un Commissario ad acta al fine dello svolgimento delle funzioni che non siano state adempiute.

4. In caso di valutazione negativa circa i contenuti dei programmi di cui all’articolo 1 da parte del Comitato d’ambito, gli stessi devono essere adeguati entro i termini e secondo le modalità definite dal Comitato stesso.

5. I risultati derivanti dai programmi di cui all’articolo 1 rappresentano elementi determinanti ai fini del rispetto degli obiettivi indicati dall’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’articolo 205 del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, i comuni che, sulla base dell’accertamento da parte dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, abbiano conseguito percentuali di riciclaggio inferiori a quelle di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, concorrono al sistema gestionale di ambito, attraverso il versamento di euro 25 per ogni tonnellata di rifiuto raccolta in modo indifferenziato, a concorrenza del quantitativo mancante rispetto ai citati obiettivi di riciclaggio.

7. Il contributo di cui al comma 6 è applicato annualmente secondo indirizzi e specifiche modalità operative definiti dal Comitato d’ambito.

8. Le risorse derivanti annualmente dall’applicazione del contributo di cui al comma 6 confluiscono nel bilancio regionale in entrata e sono destinate al finanziamento dei programmi comunali di cui all’articolo 1, comma 1.

9. I comuni tenuti al versamento di cui al comma 6, che non ottemperano entro i termini stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, vengono esclusi dai finanziamenti regionali per i due anni seguenti."

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