Articolo abrogato dalla L.R. 06/06/2017, n. 12 a decorrere dal 01/07/2017, così recitava:

“Art. 31 - (Sistema informativo di governo del comparto aria)

1. L’insieme degli strumenti a supporto della valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, da effettuarsi secondo le disposizioni normative nazionali e comunitarie, costituisce il sistema informativo di governo del comparto aria, che, in particolare comprende:

a) l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera;

b) le banche dati relative alle reti di monitoraggio della qualità dell’aria e dei fenomeni meteoclimatici;

c) le banche dati relative alle campagne di monitoraggio di qualità dell’aria effettuate ad integrazione dei risultati ottenuti tramite le reti di monitoraggio;

d) le banche dati relative alle emissioni degli impianti sottoposti a controllo in continuo dei parametri inquinanti;

e) la modellistica per la stima delle emissioni;

f) la modellistica per la stima della qualità dell’aria;

g) la modellistica per la previsione delle emissioni.

2. La Regione provvede in particolare:

a) alla tenuta ed aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera;

b) a definire, in accordo con le Province e l’ARPAL, lo sviluppo delle reti di monitoraggio funzionali alla valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente ed in particolare ad individuare l’ubicazione delle stazioni ed a stabilire le loro dotazioni strumentali;

c) alla pianificazione nel tempo dell’aggiornamento informativo e funzionale degli altri strumenti di supporto alla valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, anche mediante la definizione di proposte rivolte ad altri Enti che gestiscono dati o sistemi informativi funzionali a tali strumenti;

d) al coordinamento dell’effettuazione di studi di modellistica di diffusione tradizionale e, in particolare, fotochimica.

3. ARPAL cura l’acquisizione delle letture della strumentazione facente parte delle reti pubbliche di monitoraggio funzionali alla valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente e garantisce la continuità di funzionamento delle reti stesse, provvedendo in particolare:

a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni strumentali delle reti;

b) ad effettuare la validazione dei dati monitorati;

c) alla verifica dei flussi dei dati verso il SIRAL.

4. La Regione e le Province forniscono all’ARPAL le risorse necessarie per i costi di manutenzione della rete.

5. ARPAL, inoltre, provvede:

a) ad effettuare le campagne di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualità dell’aria, integrative delle informazioni ottenute con le reti di rilevamento;

b) a fornire supporto alla Regione in relazione alla tenuta ed aggiornamento dell’inventario delle emissioni ed alla effettuazione di studi di modellistica diffusionale e fotochimica.

6. Le Province possono cedere od affidare ad ARPAL le dotazioni strumentali delle reti di rilevamento provinciali, comprese le dotazioni informatiche dei Centri Operativi Provinciali (COP) o, comunque, devono consentire ad ARPAL l’accesso alle proprie dotazioni ed il loro utilizzo per l’espletamento delle funzioni ad essa affidate in relazione alla valutazione annuale della qualità dell’aria ambiente.”

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